Il ritiro degli atti di gara, se non c’è stata aggiudicazione, non pretende i requisiti della revoca

atti di gara

La revoca è un provvedimento di secondo grado che viene adottato a fronte di taluni presupposti normativi e rispettando delle regole procedimentali previste dall’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990.

Lo ribadisce il  CdS n. 2086 del 28.2.2023.

Richiedi il servizio
Richiedi una consulenza gratuita con un nostro esperto!

Ricostruzione del fatto

In una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di catalogazione di materiale documentario per una biblioteca, viene prima annullata l’aggiudicazione in favore del primo concorrente in graduatoria e il concorrente secondo classificato diventa primo senza ottenere l’aggiudicazione. Infatti l’amministrazione revoca la procedura di gara perché ritiene necessario svolgere il servizio con personale interno per motivazioni legate alle regole della pandemia da Covid-19 e per ragioni finanziarie dell’ente.

Ragionamento in diritto

Il Consiglio di Stato ritiene infondate le ragioni del concorrente e conferma la legittimità degli atti di revoca.

Nel caso di specie l’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione comporta lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo ma la procedura torna a una fase precedente all’aggiudicazione.

In ragione di ciò il concorrete non può essere considerato aggiudicatario e pertanto in capo allo stesso non sussiste una posizione differenziata rispetto a quella di altri concorrenti alla gara utilmente collocati in graduatoria.

In queste casistiche ricorda il Consiglio di Stato, secondo un orientamento ormai consolidato, che la revoca della procedura di gara intervenuta prima dell’aggiudicazione, non presuppone il rispetto delle rigide regole dettate in materia dall’art. 21-quinquies della l. 241/1990 circa la motivazione del provvedimento e la corresponsione dell’eventuale indennizzo (co. 1-bis).

In ogni caso il giudice ricorda che anche la revoca intervenuta prima di un’aggiudicazione è esercizio di un potere discrezionale esercitabile in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara.

Vengono quindi considerate valide le ragioni poste dall’amministrazione alla base della revoca.

In aggiunta il giudice ricorda che nel caso in questione non era dovuta neanche la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. n. 241/1990 perché l’amministrazione ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Questo sulla base di quanto previsto dall’art. 21-octies l. n. 241/1990 sui vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo.

Richiedi il servizio
Richiedi una consulenza gratuita con un nostro esperto!
No Image Found