Un’ultima sentenza del Tar Roma chiarisce la natura sintetica e globale del giudizio di congruità dell’offerta. Inoltre, si sofferma sui più rigidi presupposti in base ai quali la stazione appaltante può consentire l’accesso agli atti della fase di congruità.
Descrizione del fatto
Nell’ambito di un giudizio contro l’aggiudicazione di un appalto per servizi di videosorveglianza il concorrente non aggiudicatario impugna l’aggiudicazione lamentando l’illegittimità degli esiti della valutazione di congruità e il diniego di accesso completo agli atti del procedimento.
Principi di diritto in tema di congruità
Rispetto alla valutazione di congruità, a fronte dei motivi di ricorso, il giudice afferma:
- La natura globale e sintetica della valutazione di anomalia che determina un analitico e puntuale obbligo di motivazione nel solo caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo sulle giustificazioni. In caso contrario, se la stazione appaltante valuta congrua l’offerta può adottare un provvedimento sinteticamente motivato e per relationem rispetto ai documenti trasmessi dal concorrente. Solo laddove i documenti a cui far rinvio siano insufficienti ovvero prevedano descrizioni succinte allora occorrerà rafforzare la motivazione;
- L’infondatezza di un metodo di valutazione della sostenibilità dell’offerta basato sul raffronto con altre offerte. Partendo dall’assunto che ogni impresa possiede un’organizzazione e una struttura diversa è logicamente desumibile che un’offerta non può considerarsi inattendibile senza una valutazione specifica di quella determinata realtà imprenditoriale. Infatti una struttura di costi dipende dalla capacità gestionale dell’imprenditore e dalla sua organizzazione;
- spetta al ricorrente che eccepisce l’illegittimità della valutazione di congruità fornire al giudice una prova adeguata in merito non risultando sufficienti motivi basati su mere assunzioni e astratte generiche deduzioni in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell’onere della prova (cfr, ex pluribus, Cons. Stato, sez. III, 18gennaio 2021, n. 544; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7128; Consiglio di Stato sez. V, 18 novembre 2021, n. 7717; Consiglio di Stato , sez. V, 17/06/2022, n. 4966).
L’accesso agli atti di congruità
Quale ulteriore e autonomo motivo di ricorso il ricorrente contesta la mancata trasmissione di una parte della documentazione giustificativa trasmessa dall’aggiudicatario.
Il giudice statuisce che ai sensi dell’art. 53 del Codice tale diniego è legittimo trattandosi di documenti per i quali sono previsti presupposti più rigidi cui fondare l’accesso e che fanno riferimento alla necessarietà della documentazione, ovvero la dimostrazione che sia necessaria – concretamente – per la tutela in giudizio degli interessi dell’istante. La disposizione dell’art. 53 del D.lgs. nr. 50/2016, per come interpretata dalla costante giurisprudenza in materia, è volta a perseguire un punto di equilibrio tra le esigenze di riservatezza e quelle di trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzate alla stipula di contratti di appalto; ciò in quanto la disciplina di settore dettata dal d.lgs. n. 50/2016 fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza con espressa eccezione per “le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”.