La responsabilità amministrativa secondo le più recenti modifiche normative.

responsabilità amministrativa

Le ultime modifiche normative introdotte dalla normativa dettata in risposta alla crisi economica e sociale causata dal Covid-19 hanno tra l’altro inciso sulla responsabilità amministrativa dei funzionari il cui campo elettivo risulta quello della contrattualistica pubblica.

La responsabilità amministrativa concerne ogni genere di danno causato all’amministrazione dal proprio dipendente (è riferita al rapporto interno fra ente e amministrazione).

È una responsabilità di tipo risarcitorio e talvolta sanzionatorio che colpisce la causazione di un danno nei confronti dell’amministrazione che può constare di un decremento patrimoniale o mancato introito nelle casse dello Stato.

Dal punto di vista soggettivo possono rispondere dell’illecito: funzionari, impiegati, agenti pubblici e amministratori delle amministrazioni pubbliche statali e non statali e di enti pubblici, amministratori di enti pubblici economici, soggetti che esercitano poteri autoritativi seppur non dipendenti degli enti richiamati (direttore dei lavori, collaudatori). Risulta problematica la riconducibilità della responsabilità amministrativa alla società per azioni partecipata dalla P.A.: se trattasi di società in house gli amministratori sono soggetti a responsabilità amministrativa; in caso contrario, rispondono i responsabili incardinati presso i ministeri titolari delle azioni, che hanno omesso il controllo.

Richiedi il servizio
Richiedi una consulenza gratuita con un nostro esperto!

Indubbia è la necessità di ricercare il nesso causale che lega il soggetto agente al danno e che comporta che lo stesso deve essersi prefigurato lo svolgimento causale solo nei suoi profili essenziali.

Il danno può essere cagionato alla propria amministrazione ovvero ad altre (danno obliquo: es. personale in distacco o comando).

L’oggetto del risarcimento può consistere oltre che nel decremento patrimoniale o nella mancata entrata da parte dell’amministrazione, anche nel danno di immagine (si opera la compensatio lucri cum damno per le utilità derivate all’amministrazione).

La Corte dei Conti, avente giurisdizione in materia, «può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» per contemperare danni elevati rispetto alle inferiori capacità dei responsabili.

La responsabilità amministrativa si caratterizza per la sua natura personale; risulta generalmente parziaria fatto salvo il caso di dolo e il caso di conseguimento di un illecito arricchimento.

Le ultime modifiche normative in materia hanno avuto riguardo all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo.

Posto che secondo il regime ordinario, si può configurare una responsabilità amministrativa in caso di azioni o omissioni che sono caratterizzate da dolo o colpa grave, sull’elemento soggettivo è intervenuto il d.l. n. 76/2020 che ha riportato il dolo alla concezione più penalistica quale volontà dell’evento e non solo della condotta.

In secondo luogo il decreto ha introdotto un regime transitorio della responsabilità amministrativa applicabile fino al 30/6/2023 (c.d. Scudo erariale) che limita la configurabilità della stessa al solo elemento soggettivo del dolo del soggetto agente, con conseguente deresponsabilizzazione per le violazioni commesse con colpa grave fatti salvi i danni da omissione o inerzia. Trattasi di una scelta dettata dall’esigenza di accelerare i processi economici della spesa pubblica in un momento caratterizzato da un’importante crisi del Paese, vincendo, quindi, il timore di un eccesso di responsabilità cui sono astretti i funzionari pubblici

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

No Image Found