Il decreto revisione prezzi MIMS di rilevazione degli aumenti di prezzo dei materiali da costruzione: secondo il TAR è illegittimo
In attuazione del decreto sostegni-bis il MIMS ha effettuato nel mese di novembre una rilevazione delle oscillazioni dei prezzi dei materiali da costruzioni sulla base di un’istruttoria che viene ritenuta illegittima dal Tar che annulla il provvedimento. La conseguenza è la necessità del Ministero di rifare nuovamente le valutazioni interrogando i Provveditorati interregionali in caso di rilevanti scostamenti.
Le motivazioni del ricorso dell’Ance sull’erroneità della metodologia impiegata dal MIMS e sull’irragionevolezza dei risultati per taluni materiali
L’Associazione nazionale costruttori edili impugna dinanzi al Tar il decreto del MIMS pubblicato il 23 novembre 2021 in attuazione del decreto sostegni-bis ai fini del riconoscimento agli appaltatori dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione mediante compensazioni, in aumento o in diminuzione”, per le variazioni percentuali di prezzo, rispetto al prezzo medio dell’anno d’offerta, “eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni”.
In particolare secondo l’Ance l’aumento percentuale rilevato dei prezzi sarebbe irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati nell’ambito dell’attività di verifica che l’Ance stesso aveva condotto in vista del decreto.
Inoltre, l’ANCE ha segnalato la presenza di criticità dovute al rilevante scostamento delle variazioni del MIMS rispetto a quelle che l’associazione medesima ha effettuato a mezzo di provider nazionali e internazionali con comprovata esperienza nell’ambito del settore edile.
Le decisioni del Tar sulla metodologia di rilevazione dei dati impiegata dal MIMS
Il Tar mette in dubbio il metodo utilizzato dal Ministero tenuto conto delle rilevanti differente nelle rilevazioni dei provveditorati regionali su taluni materiali che espongono oscillazioni di prezzo fra lo zero per cento e oltre il 100 che ha concretizzato un difetto di istruttoria a carico del Ministero.
In altri termini, pur in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “violazione di criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell’istruttoria.” (Cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-02-2009, n. 1707).
Dal punto di vista meramente procedurale, invece, il Tar conferma la discrezionalità del Ministero nella scelta della modalità di definizione degli aumenti prezzi rispetto alla quale era stato riproposto il metodo vigente ai sensi dell’abrogato art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.