La giurisprudenza si è da ultimo soffermata sulla possibilità di valorizzare delle certificazioni equivalenti a quelle di qualità per l’attribuzione di punti all’offerta tecnica. Vediamo a che condizioni può esserci il riconoscimento del punteggio. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2229 del 3.3.2023.
L’impresa risultata terza nella procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore impugna l’aggiudicazione nei confronti del secondo (subentrato al primo in graduatoria) in particolare per l’errata attribuzione – sia all’aggiudicatario, sia al ricorrente – del punteggio tecnico relativo alla certificazione EMAS.
La questione analizzata dal giudice nei confronti dell’aggiudicatario riguarda la possibilità di valutare come equivalente, ai fini dell’attribuzione del punteggio, delle “altre prove documentali” previste dall’art. 87 del Codice idonee a dimostrare che “tali misure sono equivalenti a quelle richieste” dal sistema EMAS.
Ciò in quanto l’amministrazione aveva applicato tale disposizione in favore dell’aggiudicatario ai fini della predisposizione della graduatoria, riconoscendogli il punteggio relativo alla certificazione EMAS.
In merito il giudice ricorda che la disposizione che sancisce l’equivalenza si applica ai requisiti di partecipazione della gara e non può essere automaticamente trasposta per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Tuttavia nel caso di specie, l’equivalenza era ammessa dalla documentazione di gara e la prescrizione non è stata impugnata dal ricorrente.
Detta possibilità è sottoposta, dalla disposizione di legge, ad una specifica condizione di ammissibilità: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili”.
La giurisprudenza ha ricordato che la disposizione va interpretata in modo restrittivo: l’inciso restringe infatti entro i limiti della prova della non imputabilità, ovvero dell’assenza di colpa la possibilità di esibire altra documentazione; la prova in questione è esclusivamente in capo a chi decide di avvalersene, e la mancanza della stessa non fa che confermare l’assenza della suddetta certificazione (cfr. TAR Campania, IV, n. 4190/2018, cit.; cfr. anche TAR Veneto, I, n. 1114/2018).
Nel caso in esame, poi, non può essere considerata la brevità del termine di presentazione delle offerte, perché la certificazione EMAS era richiesta non già quale requisito di ammissione alla procedura, bensì come elemento premiale dell’offerta tecnica, sicché non può in alcun modo predicarsi una condizione restrittiva della concorrenza ovvero limitatrice dell’accesso alla gara.
Il giudice, sulla base di queste considerazioni, arriva a ritenere illegittima l’attribuzione del punteggio.
Successivamente affronta la problematica del mancato riconoscimento del punteggio per la medesima certificazione al ricorrente per il mancato possesso di questa in capo all’impresa ausiliaria, come richiesto da un chiarimento pubblicato dalla stazione appaltante.
Al riguardo, va richiamato il pacifico indirizzo secondo cui i chiarimenti forniti in corso di procedura non possono modificare il contenuto del disciplinare di gara (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, nn. 7248/2018, 4782/2018, e 2952/2018).
Nel caso in esame, è evidente che il chiarimento restringesse le prescrizioni introducendo vincoli ulteriori, risultando per questo illegittimo: l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire il punteggio al ricorrente. Di conseguenza il giudice accoglie il ricorso e dispone che l’amministrazione ridetermini la graduatoria a favore dell’impresa ricorrente stante l’automatismo insito nell’attribuzione di punti secondo il richiamato criterio tabellare del possesso della certificazione EMAS.