Le stazioni appaltanti svolgono mediante gli appalti pubblici un’importante funzione economica e sociale. In quest’ultimo ambito rilevano le norme che valorizzano strategie di procurement rispettose dell’ambiente mediante l’inserimento di Criteri Ambientali Minimi nella documentazione di progetto. Rispetto a quest’aspetto si segnala la pubblicazione dei nuovi CAM edilizia avvenuta ad agosto 2022.
Presupposti normativi
La valorizzazione del ruolo delle stazioni appaltanti sull’aspetto degli impatti ambientali è stata riconosciuta come valore economico e sociale, che viene attuata mediante la previsione normativa di criteri ambientali minimi regolamentati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016.
Secondo quanto stabilito dalla norma, i criteri ambientali minimi incidono sull’appalto in una duplice forma:
- quale requisiti di progettazione delle iniziative di spesa;
- quali criteri premianti delle offerte.
Con il Correttivo al Codice, mediante un richiamo all’art. 95, co. 6, che disciplina i criteri di aggiudicazione, è stato fugato ogni dubbio circa l’obbligatorietà della loro applicazione per la definizione dei criteri qualitativi di cui all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Stabilita l’obbligatorietà dell’applicazione, si vuole mettere qui in evidenza che tali obblighi scattano indipendentemente dal valore dell’affidamento, sia per gli appalti sopra che sotto soglia e sia per gli affidamenti diretti, senza che il Ministero possa prevedere un valore parziale a cui applicarlo.
Come citato quindi è il Ministero della transizione ecologica che interviene regolamentando più in dettaglio i contenuti degli obblighi progettuali mediante specifici decreti per diversi settori merceologici.
I CAM edilizia e le conseguenze della mancata applicazione
Alcune categorie di appalto, fra cui quelli che includano lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione sono intrinsecamente connessi con aspetti di efficienza energetica e di conseguenza con un miglior uso delle risorse dell’ambiente; proprio in relazione a queste categorie di appalto i criteri ambientali minimi sono stati da ultimo aggiornati con DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.
Tuttavia, allo stato attuale, fra le valutazioni di merito che si possono fare sulle scelte operate, si richiama l’attenzione degli operatori sulla decorrenza dell’obbligatorietà dei nuovi criteri: la definizione di tale decorrenza infatti, a differenza di quanto avvenuto in altri contesti, non è chiaramente disciplinata nel decreto, fatto probabilmente riconducibile anche ad una posizione piuttosto rigida di una parte della giurisprudenza o di rappresentanti del legislatore.
Da ultimo infatti con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022 a seguito di un’impugnativa di un bando di gara è stata disposta la nullità degli atti della procedura di appalto in quanto assenti le previsioni sui criteri minimi ambientali. Tale decisione ha determinato la caducazione dell’intera procedura e la riedizione della stessa con evidente aggravio per l’amministrazione.
Peraltro nel caso di specie il giudice ha stabilito che la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.
Nella fase attuale, quindi, non si può non raccomandare, nei settori di cui ai CAM adottati ad agosto di prestare particolare attenzione all’entrata in vigore della disposizione che si avrà dal 4 dicembre 2022.