L’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia ha comportato interventi legislativi tesi a individuare misure di compensazione e revisione prezzi negli appalti pubblici con riconoscimenti delle variazioni superiori al 5% e fino all’80% e, da ultimo, fino al 90% sulla base dell’aggiornamento dei prezzari regionali.
Gli appalti pubblici soffrono l’aumento dei prezzi e i cantieri si bloccano
Appalti pubblici: l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e delle materie prime – in particolare carburanti ed energia
- sta creando preoccupanti problemi nel settore degli appalti pubblici che sta assistendo a fenomeni di rallentamento. Diverse grandi procedure bandite nell’ultimo anno hanno visto una scarsa partecipazione e, in casi estremi, il mancato interesse degli operatori. Le gare che erano state già aggiudicate a fine anno non sono arrivate a stipula e i cantieri già avviati si sono bloccati per la preoccupazione degli appaltatori di non rientrare dei costi da sostenere a causa dei rincari. Il legislatore, già dalla seconda metà dell’anno scorso, ha varato delle misure di revisione prezzi e compensazioni in considerazione delle ambiziose scadenze dei progetti connessi al PNRR che stanno facendo ottenere all’Italia rilevanti risorse dall’Europa. In tale ambito si inseriscono gli ultimi decreti in materia, il decreto “Sostegni-ter” e il decreto “Aiuti”
Le misure introdotte dal decreto “Sostegni-ter”, la clausola di revisione prezzi e la compensazione
Muovendosi nella stessa direzione del decreto Sostegni-bis, il decreto n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022, prevede il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dagli appaltatori in relazione all’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione. Tale aumento può essere valutato dalle stazioni appaltanti su istanza dell’appaltatore e sulla base delle percentuali di variazione dei prezzi determinate da decreti semestrali del MIMS entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una metodologia definita dall’ISTAT. La misura della compensazione è accordata solo per variazioni di prezzo (rispetto all’anno di presentazione dell’offerta) superiori al 5% e fino all’80% e non è soggetta a ribasso.
L’ambito applicativo del meccanismo di compensazione è quello delle procedure di gara avviate dal 28 gennaio 2022 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto), per le lavorazioni eseguite l’anno successivo a quello della presentazione dell’offerte e fino al 31 dicembre 2023.
Ulteriore disposizione è prevista per la fase di progettazione, per la quale è stabilito che le stazioni appaltanti per la stima dell’importo degli appalti di lavori può utilizzare i prezzari regionali vigenti incrementati sulla base delle variazioni fatte registrare dai decreti del MIMS.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto “Aiuti”, vengono abrogate le disposizioni del comma 11-bis relative agli accordi quadro di lavori.
Le misure introdotte dal decreto “Aiuti” nei lavori e accordi quadro di lavori, l’aggiornamento dei prezzari
Il decreto n. 50/2022 (in attesa di conversione), disciplina invece i lavori pubblici aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 ed eseguiti nel 2022 (dal primo gennaio al 31 dicembre).
Il legislatore considera oltre agli aumenti dei materiali da costruzione anche quelli relativi a carburanti e prodotti energetici.In particolare, il sistema prevede il doveroso riconoscimento (a prescindere dall’istanza dell’appaltatore) di maggiori importi per le lavorazioni eseguite e ancora da eseguire sulla base di una contabilizzazione effettuata applicando prezzari regionali aggiornati entro il 31 luglio 2022 (in caso di inerzia delle regioni, provvedono le articolazioni territoriali del MIMS), fermo il ribasso di gara. Il riconoscimento è accordato nella misura del 90% dell’aumento mediante l’adozione di SAL o certificati di pagamento straordinari.
Nelle more degli aggiornamenti, le Stazioni appaltanti possono incrementare le risultanze deiprezzari regionali vigenti fino al 20 per cento ai fini della determinazione delle variazioni di prezzo delle lavorazioni. In tal caso è tuttavia previsto unconguaglio, da determinarsi a seguito degli aggiornamenti dei prezzari per opera delle Regioni o del MIMS. Simile regime di variazione dei prezzari (aggiornamento ufficiale e nelle more incremento fino al 20%) deve essere adottato in fase di progettazione per le procedure di lavori avviate successivamente al 18 maggio 2022.
Infine, per quanto riguarda gli accordi quadro di lavori si applicano le medesime disposizioni per i lavori:
- per l’emissione di nuovi ordini si utilizzano i prezzari aggiornati ufficialmente ovvero dalla stazione appaltante fino al 20% delle precedenti risultanze;
- per i lavori in esecuzione a valere di ordini emessi occorrerà variare i prezzi delle lavorazioni sulla base dei prezzari aggiornati. È in ogni caso fatto salvo il meccanismo del decreto Sostegni-ter per le lavorazioni eseguite nel 2023 in relazione a procedure bandite dal 28 gennaio 2022.
Si allega una tavola sistematica delle disposizioni dei due decreti a confronto.