Codice degli appalti: l’affidamento diretto

Il codice degli appalti prevede diverse procedure che le amministrazioni possono svolgere per affidare un contratto. La più semplice è sicuramente l’affidamento diretto. Sapete come funziona? 

Definizione

L’affidamento diretto non è una creazione dell’attuale codice, esisteva già nel precedente. Rappresenta una procedura snella per stipulare un contratto con un operatore economico senza dover effettuare un confronto formale procedimentalizzato fra diverse offerte.

L’esigenza sentita dalle norme con la creazione di questa figura è quella di non irrigidire l’attività delle amministrazioni per esigenze di minore importanza che dovrebbero essere soddisfatte con celerità e, tenuto conto del ridotto valore economico, rivolgendosi a imprese locali. Infatti il valore economico potrebbe non essere da stimolo per imprese aventi una più lontana ubicazione geografica soprattutto se la prestazione richiede l’esecuzione presso l’amministrazione stessa (quindi maggiori costi esecutivi).

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Fondamento normativo

L’affidamento diretto è previsto dagli artt. 32 e 36 del Codice.

Vengono definiti due tipi di affidamenti diretti, senza acquisizione di più preventivi e con acquisizione di più preventivi.

Soprattutto la specifica di legge della prima tipologia è stata resa necessaria per rispondere alle posizioni dell’Anac che con le linee Guida sui contratti sottosoglia insisteva nell’irrigidire il procedimento anche per questi affidamenti richiedendo sempre un confronto di preventivi.

Il legislatore è intervenuto quindi per chiarire che per contratti di importo inferiore a 40.000 euro l’affidamento potesse avvenire senza consultare più operatori.

Per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria rientriamo nell’affidamento diretto della seconda tipologia precisata.

La disciplina codicistica rappresentata, oggi è sostituita da quella di cui alla l. 120/2020 (in vigore fino al 30 giugno 2023) che prevede un affidamento diretto senza confronto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro.

La novità normativa è stata adottata nel periodo post- pandemico per scuotere l’economia consentendo alle amministrazioni di spendere velocemente i soldi pubblici.

Forma dell’affidamento diretto

Nel caso dell’affidamento diretto il funzionario può adottare una determina oppure un atto equivalente in cui va indicato: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Naturalmente l’individuazione del fornitore è preceduta dalla richiesta del preventivo che può essere svolta in forma informale anche mediante corrispondenza mail, fax, o canali similari.

Le modalità di verifica dei requisiti generali possono essere semplificate al ridursi dell’importo dell’affidamento. In particolare le Linee Guida Anac n. 4 sui contratti sottosoglia prevedono meno controlli fino a 20.000 euro.

Il CIG può essere richiesto in forma “smart” per importi inferiori a 40.000 euro e, in questo caso, non prevede il pagamento del contributo.

Nonostante le semplificazioni procedimentali risulta essenziale rispettare il principio di rotazione il che determina che di regola l’amministrazione non possa rivolgersi per il nuovo affidamento all’operatore uscente.

Di questo principio la giurisprudenza fa un’applicazione molto rigida, sono eccezionali le ipotesi in cui viene ammesso l’affidamento all’operatore uscente e non possono essere giustificate solo in ragione della corretta esecuzione contrattuale.

Infine ricordiamo che agevolazioni procedimentali risultano anche per la stipula del contratto, in quanto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, questa può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

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