Il Governo ha dato notizia dell’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 28 marzo del nuovo Codice appalti che va nella giusta direzione per sburocratizzare il Paese e fornire impulso all’economia.
Secondo il comunicato del Ministero delle infrastrutture per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza.
Viene posta in luce la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro nell’ambito dei quali potranno essere utilizzate le procedure ordinarie o le procedure negoziate.
Il Codice porta a compimento il progetto della qualificazione delle stazioni appaltanti ma, per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.
Vengono mantenuti i termini massimi per la conclusione delle procedure di gara che vengono congegnati in base al criterio di aggiudicazione. Nella stessa direzione vengono individuate delle proroghe in caso di congruità o in altri casi particolari fino a un massimo di 6 mesi. Nonostante la durata massima fissata alle procedure non viene mantenuta la responsabilità erariale del responsabile del procedimento.
Il responsabile del progetto sarà in soggetto unitario che supervisionerà le procedure in tutte le fasi, potendosi poi nominare due responsabili del procedimento per la gara e per le restanti fasi dell’acquisizione.
Gli obblighi di trasparenza e comunicazione vengono confermati ed estesi. Le offerte dei primi cinque concorrenti in graduatoria dovranno essere rese reciprocamente a disposizione fatte salve richieste di oscuramento per la sussistenza di segreti tecnici o commerciali. L’aggiudicazione da comunicare sarà quella efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
Ampie le semplificazioni sulla progettazione, che passa da tre a due fasi, sulle procedure autorizzative e sulla fase di verifica e validazione dei progetti.
Ritorna nell’ambito degli strumenti consentiti alle stazioni appaltanti l’appalto integrato, in linea con le intenzioni manifestate dal decreto sbloccacantieri. Vengono tuttavia previste delle condizioni esecutive: motivazione delle ragioni tecniche del ricorso a questa tipologia, offerta anche per la progettazione, aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pagamento diretto al progettista.
L’istituto dell’avvalimento presenta ampi caratteri di novità potendo essere utilizzato anche per un miglioramento dell’offerta tecnica seppur con maggiori garanzie esecutive, in primo luogo il necessario coinvolgimento dell’ausiliaria in fase esecutiva in alcune ipotesi indicate.
Nonostante le molteplici note positive, non si possono non segnalare delle innovazioni non condivisibili che riguardano taluni altri temi. Per citare solo un esempio, nel caso del costo della manodopera, per gli appalti di servizi e lavori, viene previsto che lo stesso sia escluso dalla base d’asta. La disposizione è di difficile comprensione in quanto successivamente afferma che è fatto salvo che il concorrente possa dimostrare una migliore organizzazione aziendale. Affermazione che sembrerebbe smentire la precedente affermazione.
Per concludere si segnala la rapida entrata in vigore delle disposizioni a far data dal 1° luglio nonostante nell’ambito dell’esame in seno alle commissioni si fosse discusso di un termine differito.