Problematiche delle procedure svolte sul MEPA

In due sentenze una di seguito all’altra il Consiglio di Stato si occupa delle gare MEPA, delle problematiche dei concorrenti che vi prendono parte.

Quali sono i fatti che hanno fanno scaturire i ricorsi.

Lo svolgimento di procedure nell’ambito della piattaforma MEPA ha fatto emergere due casistiche interessanti che hanno determinato l’esclusione degli operatori alle procedure. La prima fa riferimento a un concorrente in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese escluso per la mancata registrazione della mandante alla piattaforma gestita dalla Consip. La seconda alla mancata presentazione nei termini di scadenza del modulo telematico con l’offerta.

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Principi di diritto che vengono affermati.

Nel primo caso il Consiglio di Stato ribadisce l’illegittimità dell’esclusione dell’operatore la cui mandante non risultava iscritta alla piattaforma sulla base di due motivi. Innanzitutto viene enfatizzato lo scopo della piattaforma telematica del MEPA che deve essere funzionale a semplificare la partecipazione alle procedure e ridurre i tempi e i costi. In aggiunta la rilevanza del principio di tassatività delle cause di esclusione qualora interpretate nel senso di imporre a tutti gli operatori partecipanti alla procedura in forma associata di essere abilitati al Me.PA. al momento della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dal procedimento. La sentenza si pone in continuità con l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2020, secondo cui deve essere sanzionata con la nullità la clausola escludente contra legem con conseguente improduttività dei suoi effetti.

Nel secondo caso il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’esclusione per il mancato invio nei termini dell’offerta. Le motivazioni espresse fanno seguito a un’approfondita interlocuzione con Consip, mediante la trasmissione di relazioni tecniche atte a verificare se il sistema aveva evidenziato problemi infrastrutturali nel periodo di osservazione. Appurato dall’istruttoria un normale utilizzo del Sistema, anche in relazione alla presentazione di altre offerte in prossimità della scadenza dei termini, il giudice afferma che un eventuale rallentamento deve essere considerato fisiologico in tale tipo di trasmissioni e costituisce un’evenienza che resta a carico del soggetto partecipante in ragione del principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione

Secondo il giudice un operatore che presenta un’offerta deve diligentemente farlo prendendo tutte le cautele del caso, che consistono nel non ridursi all’ultimo momento nella trasmissione.

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