La revisione prezzi negli appalti di lavori: novità della legge di bilancio 2023

Legge di bilancio 2023

Il 1 gennaio è entrata in vigore la legge di bilancio 2023 con all’interno delle norme in materia di appalti che sono interessanti per le amministrazioni e le imprese.

In particolare, il Governo è tornato sul problema dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti e dei materiali da costruzione per gli appalti di lavori per evitare il blocco dei cantieri pubblici.

Le disposizioni emanate si pongono in linea con gli interventi già adottati con il DL Aiuti (n. 50/2022) che impongono una modifica degli importi dei lavori da effettuare sulla base di prezzari aggiornati a opera delle Regioni (del Mit in caso di inerzia). Una parte di questa normativa è modificativa delle disposizioni del DL Aiuti.

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Riassumendo, la normativa di bilancio prevede che le Regioni aggiornino gli ultimi prezzari entro il 31 marzo 2023 (comma 371), nonché che per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1º gennaio 23 al 31 dicembre 23 le stazioni appaltanti:

  • Adottino il prezzario infrannuale (di luglio 22) fino al 31 marzo, il prezzario aggiornato (di marzo 23) fino alla fine dell’anno (salvo ulteriore successiva previsione di legge);
  • Adottino – in caso di inerzia nell’aggiornamento dei prezzari – l’ultimo esistente salvo conguaglio nel successivo stato avanzamento lavori con applicazione del prezzario aggiornato (senza applicare l’incremento fino al 20 per cento previsto nel DL Aiuti);
  • Riconoscano i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento.

Legge di bilancio 2023: a quali appalti si applicano le nuove norme?

Oltre agli appalti già disciplinati dal decreto aiuti (con scadenza termine presentazione offerte al 31 dicembre 21) la medesima disciplina viene estesa agli appalti di lavori o accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non hanno accesso al Fondo. In tal caso la misura della maggiorazione è tuttavia rideterminata all’80%.

Infine per fare un primo ordine fra le normative che si sono succedute, rispetto agli appalti soggetti alla presente disciplina, la legge stabilisce l’inapplicabilità dei meccanismi del decreto sostegni ter.

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