Nel presente documento si vogliono fornire maggiori indicazioni operative del fascicolo virtuale operatori economici che, analizzato più un dettaglio, si presenta come uno strumento ancora primordiale che si porta dietro diverse problematiche del vecchio AVCpass.
Entrata in vigore e obiettivi del fascicolo virtuale operatori
L’8 novembre scorso è entrato in vigore il fascicolo virtuale operatori economico strumento essenziale per assicurare la tempestività delle procedure di gara rispetto alle quali il legislatore ha previsto dei tempi massimi di conclusione con conseguente responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento in caso di inosservanza.
Rispetto alle tempistiche le funzionalità del fascicolo risulterebbero determinanti posto che le verifiche che le stazioni appaltanti sono chiamate a compiere per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione sono numerose e, in particolare, i tempi di rilascio delle certificazioni da parte delle amministrazioni competenti variabili e lunghi (si pensi che la Prefettura fornisce le informazioni antimafia nel tempo di un anno dalla richiesta). Si può stimare che in circa due mesi si ottiene solo una gran parte della documentazione. Si comprende quindi più agevolmente come la possibilità di riportare a un’unica interrogazione a sistema tali verifiche risulti prioritario per le stazioni appaltanti soprattutto se questo canale unico di collegamento comporti un’ampia riduzione delle tempistiche dei controlli.
Problematiche applicative
Una prima problematica applicativa che si evidenzia è che allo stato il fascicolo si presenta incompleto non consentendo di ottenere:
- La certificazione di ottemperanza alla legge 68/1999;
- Il durc.
In aggiunta, ulteriori certificazioni mostrano problematiche di rappresentazione, si parla in particolare del collegamento con l’agenzia delle entrate che non restituisce, in caso di sussistenza di fattispecie da valutare, le specifiche di tali accertamenti fiscali obbligando l’amministrazione a reperirli tramite l’agenzia competente con un ulteriore passaggio procedimentale che anziché ridurre allunga i tempi della verifica.
Per non parlare del meccanismo per la verifica dei casellari giudiziali che pur risultando da un collegamento fra il ministero e il registro imprese attinge in automatico dal certificato camerale solo i nominativi dei legali rappresentanti comportando invece un inserimento manuale dei soggetti che rivestono le ulteriori cariche rilevanti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici che possono essere – a seconda della dimensione aziendale – ben più numerosi dei legali rappresentanti.
Risulta poi un appesantimento per gli addetti delle stazioni appaltanti che devono individuare – proprio come si faceva con l’AVCpass – i requisiti oggetto di riscontro ivi compresi quelli speciali.
Non è chiaro il collegamento fra il riscontro dei requisiti e le procedure svolte con inversione procedimentale per cui a parere dell’Autorità le amministrazioni sarebbero onerate in ogni caso, seppur non classificatosi primo in graduatoria, di riscontrare la presenza del PASSoe nella busta amministrativa di tutti i concorrenti con evidente e inutile aggravio operativo.
Infine, ma non ultima delle complicazioni, la necessità di richiedere ulteriori accreditamenti presso l’Anac.
Il fascicolo virtuale operatori risolverà le tempistiche di accertamento dei requisiti di gara?
Allo stato attuale, pur non avendo riscontri pratici sull’efficacia ed efficienza della soluzione, tuttavia le tempistiche rappresentate nella Delibera sembrerebbero non determinare quella rilevante riduzione dei tempi che tutti gli attori coinvolti attendono da sempre in questo complicato e mutevole mondo degli appalti pubblici.