Il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, operatività della nuova piattaforma

piattaforma mepa

In data 25.05.2022 è entrata in funzione la nuova piattaforma di e-procurement predisposta da Consip, che ha manifestato sin da principio taluni disservizi, rispetto alle modalità di funzionamento della precedente piattaforma.

Considerata l’importanza della vicenda la stessa è stata oggetto di ricorso davanti al giudice ordinario che ha tuttavia respinto la domanda, vediamo il caso e i motivi della decisione.

Il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione: funzione

Il mondo dei contratti pubblici vede un ampio panorama di strumenti a disposizione delle stazioni appaltanti per procedere ai loro acquisti. Fra essi si può annoverare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) quale strumento di negoziazione messo a disposizione delle amministrazioni da parte di Consip la società a partecipazione pubblica totalitaria (sotto il controllo del MEF) che agisce quale centrale di committenza nazionale italiana.

Il MEPA rappresenta lo strumento che, per legge, la gran parte delle amministrazioni è tenuta a utilizzare per svolgere gli acquisti sotto soglia per servizi e forniture. Da ultimo il MEPA ha visto l’introduzione anche della merceologia dei lavori di manutenzione. Trattasi di una piattaforma telematica nell’ambito della quale possono essere svolti gli acquisti sotto la soglia comunitaria e si può prendere parte a sistemi dinamici di negoziazione mettendo in collegamento la domanda e l’offerta di determinati prodotti. Ciascuna impresa può registrarsi indicando l’oggetto per il quale sarebbe in grado di offrire e, così facendo, può ricevere dalle amministrazioni abilitate delle richieste di offerta per procedure negoziate oppure affidamenti diretti. L’ambito di applicazione del mercato è ampio, relativo a tutto il territorio italiano e sono numerose le imprese iscritte considerato che abbraccia i settori merceologici più disparati.

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Nuova piattaforma

In data 25.05.2022 è entrata in funzione la nuova piattaforma di e-procurement sulla quale si svolge il mercato elettronico che è stata ridisegnata in architettura, funzionalità e processi per garantire ad amministrazioni e imprese un sistema digitale più moderno ed efficiente per semplificare gli acquisti pubblici.

Come si legge nel sito di Consip, con l’avvio del nuovo sistema sono “diventati operativi i nuovi Bandi Mepa e Sdapa, riorganizzati in categorie di abilitazione più numerose e qualificate, per consentire una migliore identificazione dell’impresa nel mercato, favorire una maggiore visibilità e una selezione più mirata da parte delle stazioni appaltanti”.

Tuttavia fin dal primo giorno di operatività la piattaforma ha mostrato i suoi limiti posto che sia gli operatori privati, sia i funzionari pubblici hanno evidenziato disservizi legati al suo funzionamento nei tempi di registrazione e di utilizzo degli strumenti. Si sono infatti riscontrati diversi limiti di connessione e registrazione delle informazioni e di caricamento della documentazione.

Ricorso avverso i malfunzionamenti della piattaforma

Le problematiche hanno mosso un operatore economico a chiedere l’intervento del giudice civile in sede cautelare rispetto alle seguenti specifiche e urgenti questioni:

  • Consip non ha provveduto a risolvere le principali problematiche che impediscono il caricamento massivo e il conseguente aggiornamento dei listini per tutte le categorie merceologiche per le quali la Società è abilitata ad operare;
  • la nuova struttura della piattaforma prevede delle limitazioni al caricamento dei prodotti (tipologia di caratteri incompleta);
  • avvisata degli inconvenienti Consip si è limitata a riferire che Kora deve adeguarsi alle nuove linee guida approvate dal Gestore;
  • questa situazione genera continui errori di caricamento, che l’operatore è costretto ad individuare manualmente;
  • nella fase di cancellazione dei prodotti risultano ulteriori problematiche in quanto non può esser massiva ma deve avvenire articolo per articolo.

Nelle more del ricorso intanto la Consip aveva risolto parte ma non tutte le problematiche lamentate per cui il ricorrente insisteva nella domanda giudiziale.

La decisione del giudice

In premessa il giudice richiama il principio secondo cui è ammissibile nei confronti della Pubblica amministrazione non solo una pronuncia di condanna a un risarcimento danni ma anche una condanna a un facere specifico rientrante nei compiti dell’amministrazione stessa che non presupponga una richiesta di risarcimento.

Tale principio va applicato in coerenza con l’esercizio del potere discrezionale di cui la pubblica amministrazione gode e che comporta l’insindacabilità nella scelta delle opere da eseguire, e di come eseguirle. Allo stesso tempo, nella gestione concreta di questo potere, la pubblica amministrazione deve conformarsi a regole tecniche, ovvero a canoni di diligenza e prudenza, e la relativa violazione può determinare una condanna nel caso di attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere” (non autoritativa).

Nel caso specifico, partendo dai presupposti predetti il giudice non ha ritenuto sufficiente ai fini della condanna l’argomentazione del ricorrente circa le minori difficoltà nello svolgimento delle attività con la vecchia piattaforma con la quale venivano svolte più velocemente e, sulla base di quanto riferito, riusciva a guadagnare di più.

Ed ancora, sempre secondo il giudice, la domanda del ricorrente difettava dell’individuazione della regola tecnica o norma di comune prudenza violate e della soluzione che la PA avrebbe dovuto adottare per risolvere l’inconveniente lamentato; ciò considerato non è stata ritenuta sufficiente per disporre una condanna che avrebbe dovuto essere talmente generica da non poter essere successivamente verificata ed eventualmente sanzionata in caso di mancata risoluzione della problematica.

Con tale pronuncia, seppur sommaria, il Tribunale di Roma l’11 novembre mette fine a una questione che avrebbe potuto rappresentare un pericoloso precedente nei confronti della piattaforma MEPA. L’auspicio è che, in ogni caso, i malfunzionamenti lamentati dagli operatori abbiano trovato oppure trovino quanto prima una pronta soluzione per opera della centrale di committenza nazionale.

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