Il fascicolo virtuale dell’operatore economico gestito dall’Anac

fascicolo virtuale

La verifica dei requisiti degli operatori economici risulta uno step procedimentale imprescindibile in alcune fasi della procedura, in primis l’aggiudicazione.

Al fine di semplificare tale segmento procedimentale il Codice ha previsto l’attivazione del fascicolo virtuale degli operatori economici, progetto inattuato dal 2016. A 6 anni di distanza il progetto sembrerebbe prendere forma mediante la delibera Anac pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre.

L’istituzione del fascicolo virtuale degli operatori economici è stata prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 81, comma 4 secondo cui “Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica.

Richiedi il servizio
Richiedi una consulenza gratuita con un nostro esperto!

Finalmente a distanza di anni è stata pubblicata sul sito dell’Autorità la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta (n. 249 del 24-10-2022) che attua tale sistema.

Il meccanismo somiglia – in parte – al vecchio AVCpass (segnalazione con richiesta del FVOE nell’ambito del CIG e allegazione del passOE dell’operatore in busta amministrativa).

Per i requisiti generali (art. 5 della Delibera) saranno disponibili fin da subito:

  • Visura Registro delle Imprese (da Unioncamere);
  • Certificato del casellario giudiziale integrale (dal Ministero difesa);
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative (dal Ministero difesa);
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri (da Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale (da Agenzia entrate);
  • Comunicazione Antimafia (da Ministero interni).
  • Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici (da Anac).

Assente al momento il DURC rilasciato dagli enti previdenziali.

Per i requisiti di ordine speciale (art. 6 della Delibera) l’acquisizione dei certificati dagli enti certificanti avviene solo per fatturato globale e ammortamenti, consistenza e costo del personale, SOA, Certificati di Esecuzione Lavori (in quest’ambito l’Autorità cita anche impropriamente la ricevuta di versamento del contributo Anac). I restanti documenti devono essere inseriti a sistema dagli Operatori economici.

Per la disponibilità dei documenti l’Autorità prevede delle tempistiche di riferimento che sono generalmente 5 giorni lavorativi fatta eccezione per la regolarità fiscale per cui ne sono previsti 10. Considerato quanto chiarito nella relazione illustrativa secondo cui in caso di irregolarità “fiscale” l’operatore può recarsi allo sportello dell’ente della riscossione competente per ottenere entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione della stazione appaltante un certificato di regolarità alla stessa data, l’ottenimento dell’esito dei controlli potrebbe richiedere anche 30 giorni lavorativi.

La delibera prevede altresì la possibilità di una stazione appaltante di riutilizzare gli esiti di verifiche di altre stazioni appaltanti mediante consultazione di una “Lista degli operatori economici verificati” per il periodo di validità delle verifiche.

Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo.

Tutte le prescrizioni e i dettagli operativi sono contenuti nella Delibera e nella Relazione illustrativa.

Si auspica un reale risparmio di tempo e oneri documentali per imprese e stazioni appaltanti. A tal fine sembra imprescindibile, quantomeno, che il fascicolo riporti tutti i certificati necessari ai fini delle verifiche di cui all’art. 80 del Codice.

No Image Found