La configurazione dell’avvalimento nella normativa dei contratti pubblici
Origine dell’istituto
L’avvalimento trova fondamento in ambito europeo. La Direttiva 2014/24/UE ne fornisce una prima disciplina all’art. 63 “Affidamento sulle capacità di altri soggetti”.
E’ un istituto che ha lo scopo di favorire e stimolare un regime concorrenziale, in quanto esso consente una maggiore collaborazione fra operatori economici ai fini della partecipazione alle gare.
In termini operativi, mediante l’avvalimento si consente a un’impresa che non sia in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di partecipare alla procedura, prendendo in prestito da un altro soggetto i requisiti richiesti dal bando. L’avvalimento si configura quindi come un contratto con cui l’impresa che formula un’offerta in una gara (ausiliata), entra nella disponibilità delle risorse di cui è titolare un’altra impresa (ausiliaria), che è disponibile a metterle a sua disposizione. Nel codice dei contratti la relativa disciplina è riportata nell’art. 89.
Oneri formali da rispettare
Per la partecipazione alla gara mediante avvalimento il concorrente deve produrre nell’ambito della busta amministrativa:
- Una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 e delle risorse oggetto di avvalimento;
- Una dichiarazione dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione della stazione appaltante e del concorrente le risorse oggetto di avvalimento;
- Originale o copia autentica del contratto di avvalimento concluso fra impresa ausiliaria e ausiliata. Il contratto dovrà contenere i requisiti forniti e le specifiche risorse che vengono messe a disposizione.
L’impresa ausiliaria quindi non riveste la posizione di concorrente alla procedura e, in considerazione di ciò, non sottoscrive l’istanza di partecipazione alla procedura, né l’offerta tecnica o l’offerta economica. Secondo lo stesso principio, la garanzia da produrre per la gara non deve essere intestata anche all’impresa ausiliaria.
Come incide l’avvalimento sull’esecuzione dell’appalto
La configurazione in sede esecutiva deriva dagli specifici requisiti messi a disposizione dall’impresa ausiliaria; l’avvalimento infatti può determinare delle variabilità ai fini dell’esecuzione del contratto.
In particolare, nel caso di requisiti di capacità economico-finanziaria (es. fatturato speciale nel settore di appalto) si può configurare secondo lo schema del rapporto di garanzia. La stazione appaltante, per il tramite dell’avvalimento, riesce pertanto a ottenere un ulteriore garante in aggiunta al concorrente cui potersi rivolgere nel corso dell’esecuzione del contratto.
Nel caso di prestito di requisiti tecnico-professionali quali il personale o le attrezzature, l’avvalimento nel corso dell’esecuzione può atteggiarsi come un subappalto. Infine può altresì capitare che lo stesso si faccia riferimento a un contratto di cessione o affitto di azienda. Quest’ultima ipotesi è quella maggiormente configurabile se il contratto di avvalimento concerne un requisito strutturale dell’azienda e che la investe nella sua totalità come avviene, ad esempio, nel caso di una certificazione di qualità.
Ulteriore aspetto da segnalare è quello relativo alla responsabilità dell’ausiliaria che risponde in solido rispetto al concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.